Scuole Chiuse per Maltempo: Normative, Validità dell’Anno e Aggiornamenti 2026

Scuole Chiuse per Maltempo: Normative, Validità dell’Anno e Aggiornamenti 2026

school closings and delays

Oggi, lunedì 23 febbraio 2026, la gestione delle chiusure scolastiche torna al centro del dibattito pubblico a causa di un’ondata di maltempo che sta colpendo diverse aree geografiche, dalla Calabria fino al Nord-Est degli Stati Uniti. Comprendere la differenza tra sospensione delle lezioni e chiusura degli istituti è fondamentale per famiglie e personale scolastico.

Situazione Attuale: Cronaca del 23 Febbraio 2026

Nelle ultime ore, diverse ordinanze sindacali hanno interessato il territorio italiano, in particolare la provincia di Cosenza, dove tra il 17 e il 20 febbraio 2026 numerosi comuni (tra cui Rende, Fuscaldo e Cetraro) hanno disposto la chiusura degli istituti per allerta arancione.

A livello internazionale, una violenta tempesta invernale denominata “Hernando” sta paralizzando il Nord-Est degli USA. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha imposto un divieto di viaggio e la chiusura totale delle scuole per la giornata odierna, lunedì 23 febbraio, a causa di condizioni di blizzard estremo. Situazioni analoghe si registrano in Massachusetts, Virginia e Maryland, con ritardi o passaggi alla didattica virtuale.

Quadro Normativo: Chiusura vs Sospensione

In Italia, la decisione di chiudere le scuole spetta ai Sindaci in qualità di autorità di protezione civile (Art. 54 D.Lgs. 267/2000). È necessario distinguere tra due provvedimenti:

  • Chiusura della scuola: L’edificio è inaccessibile. Nessuno deve recarsi a scuola, inclusi docenti e personale ATA. L’assenza è giustificata per “impossibilità sopravvenuta della prestazione”.
  • Sospensione delle attività didattiche: Solo le lezioni sono interrotte. Gli uffici rimangono aperti e il personale ATA è tenuto a prestare servizio, mentre i docenti sono esentati a meno che non vi siano attività collegiali programmate.

La soglia dei 200 giorni e la validità dell’anno

L’articolo 74 del D.Lgs. 297/94 stabilisce che l’anno scolastico è valido se vengono effettuati almeno 200 giorni di lezione. Tuttavia, in caso di chiusure disposte per eventi eccezionali e imprevedibili (come le allerte meteo), l’anno resta valido anche se si scende sotto tale soglia, poiché la causa è esterna alla volontà delle istituzioni scolastiche.

Specifiche Tecniche e Normative

ParametroDettaglio Normativo
Autorità CompetenteSindaco (Art. 54 D.Lgs. 267/2000)
Validità Anno ScolasticoMinimo 200 giorni (salvo cause di forza maggiore)
Recupero LezioniNon obbligatorio se la chiusura è per ordinanza sindacale
Didattica a Distanza (DAD)Non attivabile per chiusure temporanee da maltempo

Impatto sul Personale e Didattica

Secondo i recenti orientamenti sindacali (FLC CGIL e CISL Scuola), in presenza di un’ordinanza di chiusura, il personale non è tenuto a recuperare le ore perse. Inoltre, la normativa vigente chiarisce che non è possibile ricorrere alla DAD per sopperire a pochi giorni di chiusura per maltempo, poiché la didattica digitale integrata richiede una pianificazione che non si concilia con l’emergenza immediata.

FAQ – Domande Frequenti

1. Se la scuola è chiusa per allerta meteo, i giorni vanno recuperati?
No, se la chiusura è disposta da un’ordinanza del Sindaco per pubblica incolumità, i giorni non devono essere recuperati e l’anno scolastico rimane valido anche se si scende sotto i 200 giorni.

2. Gli insegnanti devono andare a scuola se le lezioni sono sospese?
In caso di sola sospensione delle lezioni (e non chiusura dell’edificio), i docenti non devono recarsi a scuola a meno che non siano previste attività funzionali all’insegnamento (es. collegio docenti) già deliberate.

3. È possibile attivare la DAD durante l’allerta meteo?
No, la normativa attuale non prevede l’attivazione automatica della DAD per chiusure legate al maltempo, a differenza di quanto avvenuto durante l’emergenza sanitaria.

4. Cosa succede se il comune di residenza del docente è isolato ma la scuola è aperta?
Si configura il caso di “impossibilità sopravvenuta per forza maggiore”. Il docente deve comunicare l’impedimento, che è giustificato ai sensi del Codice Civile.